Legge 22 aprile 1941, n. 633. Art. 69 b
I fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
Nelle biblioteche la prestabilità del materiale video si regola in base all'articolo 69 b. della Legge 22 aprile 1941, n. 633, che prevede la possibilità di dare in prestito il materiale solo dopo 18 mesi dalla data di distribuzione. Una biblioteca dunque può acquistare una novità DVD ma fino allo scadere dei 18 mesi dalla data di pubblicazione non può metterlo in circolazione.
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